Fuochi all’aperto

Direttive da seguire per l’accensione di fuochi all’aperto:

  • accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di scarti vegetali o rifiuti di qualsiasi genere sono vietati al di sotto della quota di 600 msm e nelle zone edificabili
  • al di sopra di questa quota, previa notifica al Municipio, si possono incenerire rifiuti naturali secchi prodotti sul posto, ma solo se generano poco fumo
  • il Municipio, su richiesta, può concedere delle deroghe per l’incenerimento di rifiuti naturali secchi, al di sotto dei 600 msm e in zona edificabile, per esigenze di natura fitosanitaria, ecologica o agricola in caso di inaccessibilità dei terreni

 

Ripresa articolo di legge:

Limitazione dei fuochi all’aperto

Art. 11 1L’accensione di fuochi all’aperto e l’incenerimento di scarti vegetali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m s. l. m. (art. 26b cpv. 3 OIAt).

  • 2Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m s. l. m. gli scarti vegetali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all’aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.
  • 3Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per comprovate esigenze di natura fitosanitaria (art. 26b cpv. 2 OIAt) o dovuta all’effettiva impossibilità d’accesso veicolare al sedime.
  • 4Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all’aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.
  • 5Restano riservate le disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.

 

Sito: http://www4.ti.ch/dt/da/sf/temi/incendi-boschivi/fuochi-allaperto/comunicazioni-fuochi-allaperto/